Shalom Adriana,
Erode Antipa poté far giustiziare Giovanni il Battista senza “passare” da un governatore romano perché l’episodio non avvenne in Giudea (provincia sotto amministrazione romana diretta), ma nel territorio erodiano, dove il tetrarca esercitava un’ampia autonomia giudiziaria, compreso il potere di vita e di morte. Qui sta il punto storico-giuridico decisivo.
Dopo il 6 d.C. la Giudea (Gerusalemme e dintorni) fu amministrata da prefetti/procuratori romani: in quell’area il cosiddetto ius gladii spettava a Roma. Per questo, nel caso di Yeshua, il Sinedrio dovette rivolgersi a Pilato: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno» (Giov. 18,31). Diversa era però la situazione nelle tetrarchie erodiane: Erode Antipa governava Galilea e Perea come “re cliente/fantoccio” (il titolo popolare “re” è usato anche dai Vangeli), con truppe proprie, apparato di corte e competenze penali interne. In tale cornice, l’intervento del prefetto della Giudea non era richiesto per gli affari ordinari o per le esecuzioni che non minacciassero l’ordine romano su vasta scala: nel caso di Yeshua, lui era acclamato come re quindi infastifiva l'ordine politico romano; Giovanni il Battista, invece, si concentrava sul "gossipi", denunciava l'adulterio di Erode e quindi era un "fatto suo personale" che a Roma non interessava.
I racconti evangelici riferiscono che Giovanni fu arrestato per la sua denuncia pubblica del matrimonio di Antipa con Erodiade (in contrasto con la legge del Tanakh: Lev. 18,16; 20,21) e poi decapitato in seguito all’episodio del banchetto, con il famoso giuramento e la richiesta della giovane (Mc. 6,17-29; Mt. 14,1-12; Lc. 3,19-20). Un dettaglio significativo è Mc. 6,27, dove compare il termine «speculatore» (dal latino speculator), guardia/esecutore tipica dell’entourage di un sovrano orientale: il comando parte dal tetrarca e viene eseguito immediatamente dal suo personale, senza alcun passaggio in un tribunale romano.
La fonte storica esterna più importante, Giuseppe Flavio, conferma e completa il quadro. Nelle Antichità giudaiche racconta che Antipa fece uccidere Giovanni non per un capriccio legato a un giuramento, ma perché temeva l’enorme influenza popolare del profeta e il rischio che potesse sfociare in disordini (Ant. 18.116-119). Colloca inoltre la vicenda alla fortezza di Macheronte (o Machero), in Perea, cioè nel territorio di Antipa, a est del Mar Morto (Guerra giudaica 7,6). Se l’arresto e l’esecuzione avvennero lì — come concordemente indicano tradizione evangelica e Giuseppe Flavio — allora siamo fuori dalla giurisdizione del prefetto romano della Giudea: fuori dalla competenza di Pilato.
Che cosa, allora, significa il giuramento di Antipa durante il banchetto? Non “crea” l’autorità di uccidere: la presuppone. Antipa già possedeva, come sovrano cliente, il potere di comminare pene capitali entro i confini della sua tetrarchia. Il voto solenne davanti ai convitati funziona piuttosto da congegno d’onore (e di vergogna): in un contesto cortigiano ellenistico-orientale, il sovrano si sente vincolato a “salvare la faccia”, e perciò ordina lo ius gladii che era giuridicamente nelle sue mani. La motivazione “d’onore” dei Vangeli e la motivazione “politico-prudenziale” di Giuseppe Flavio non si escludono: si completano. L’ingiustizia morale denunciata dalle Scritture Apostoliche (la soppressione del profeta che richiama alla Torah) si sposa con il calcolo politico di un principe che teme rivolte.
Ne consegue che non esisteva alcun “escamotage legale” per cui bastasse un giuramento a bypassare la legge romana ovunque. In Giudea, sotto diretta amministrazione imperiale, il Sinedrio non poteva eseguire pene capitali senza il placet romano (Giov. 18,31), e difatti il caso di Yeshua arriva a Pilato. In Galilea/Perea, invece, Erode Antipa poteva di fatto e di diritto ordinare un’esecuzione senza consultare il governatore della Giudea. Il giuramento non è un lasciapassare legale: è la maschera retorica (e l’alibi d’onore) di una decisione che il tetrarca aveva già la facoltà di prendere — e che, secondo Giuseppe Flavio, s’inserisce in una strategia di controllo dell’ordine pubblico.
Riassumendo:
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Quadro giurisdizionale. Giudea → Roma detiene il ius gladii; Galilea/Perea → Antipa lo esercita come re cliente.
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Luogo. Prigionia ed esecuzione a Macheronte (Perea), quindi competenza erodiana, non romana.
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Fonti. Mc. 6; Mt. 14; Lc. 3 e Giuseppe Flavio (Ant. 18,116-119; Guerra 7,6) sono convergenti: motivazione etico-religiosa e ragione politico-prudenziale.
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Conclusione. Non è un precedente per “uccidere chiunque con un giuramento”; è l’uso (abusivo) del potere regale dentro un regime clientelare riconosciuto da Roma.
Spero di averti risposto!
Shalom!